
La Legge
Cosa dice la Legge sulla violazione dei sistemi
Legge 23 dicembre 1993 n.547
Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.
Pubblicata nella G.U. n.305 dicembre 1993
1. 1. All'articolo 392 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
" Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico " .
2.1. L'art.420 del codice penale è sostituito dal seguente:
" Art. 420( Attentato ad impianti di pubblica utilità).-Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da un anno a quattro anni. La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti .Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi , ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell' impianto o del sistema, la pena è della reclusione da tre a otto anni " .
3.1. Dopo l'art. 491 del codice penale è inserito il seguente:
" Art. 491-bis. -(documenti informatici).- Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente agli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati ed elaborati " .
4.1.Dopo l'art.615-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
" art. 615-ter. -(accesso abusivo a un sistema informatico o telematico).- Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. "
la pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero, se è palesemente armato,
3) Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in essi contenuti.
di Nazzareno Schettino, mercoledì 28 agosto 2002
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